DONAZIONI - Più dai, meno versi
La Legge è la n. 80 del 14 maggio 2005 ha convertito il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. Articolo 14.
La norma incentiva notevolmente le donazioni, in natura e in denaro, da parte di persone fisiche e da parte di aziende. La circolare n. 39/E dell’Agenzia delle entrate (19 agosto 2005) ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni operative.
A partire dal 17 marzo 2005, inteso come periodo d’imposta, sarà possibile, per
imprese e per persone fisiche,
per gli enti commerciali e non commerciali, dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso - fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro - qualora questo sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit. Le donazioni possono essere effettuate a favore di
ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), comprese le cosiddette "ONLUS di diritto" e le "ONLUS parziali"
Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383) e i loro livelli territoriali.
Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni no-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva documentazione dell’avvenuta donazione.
Le no-profit che ricevono elargizioni in natura o in denaro hanno l’obbligo della la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione. Sono inoltre tenute alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (potrebbe che può essere anche lo stato patrimoniale e rendiconto gestionale).